Sez. 5 - , Ordinanza n. 25554 del 31/08/2022 (Rv. 665618 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Dichiarazione dei redditi - Emendabilità ex art. 8, comma 2, d.P.R. n. 322 del 1998 - Dichiarazione integrativa - Applicabilità delle sanzioni - Sussistenza - Ravvedimento ex art. 13 d.lgs. n. 472 del 1997 - Rilevanza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE
In tema di dichiarazione integrativa a seguito di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, l'emendabilità della dichiarazione, come regolata dall'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, nel testo "ratione temporis" vigente, non esclude l'applicazione delle sanzioni, ferma restando l'operatività del ravvedimento di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997.
DPR 22/07/1998 num. 322 art. 8 com. 2, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 13 CORTE COST., DPR 07/12/2001 num. 435 art. 2 com. 3 lett. C, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)