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Sez. U, Sentenza n. 13378 del 30/06/2016 (Rv. 640206 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Dichiarazione dei redditi - Emendabilità - Dichiarazione integrativa - Termini - Errori ed omissioni in danno dell'Amministrazione o del contribuente - Differenze - Istanza di rimborso e possibilità di contestazione in sede contenziosa - Sussistenza.
Stato
decisa il 2016-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640206-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE

In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)