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Sez. U, Sentenza n. 646 del 07/03/1972 (Rv. 356705 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - IN GENERE - IMPOSTA SUGLI INCREMENTI DI VALORE - LEGGE N 246 DEL 1963 - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - EFFICACIA RETROATTIVA - AZIONE PER LA RIPETIZIONE DELLE RATE D'IMPOSTA PAGATE - CONFIGURABILITA DI RIPETIZIONE D'INDEBITO - COMPETENZA GIURISDIZIONALE DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1972-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356705-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - IN GENERE - IMPOSTA SUGLI INCREMENTI DI VALORE - LEGGE N 246 DEL 1963 - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - EFFICACIA RETROATTIVA - AZIONE PER LA RIPETIZIONE DELLE RATE D'IMPOSTA PAGATE - CONFIGURABILITA DI RIPETIZIONE D'INDEBITO - COMPETENZA GIURISDIZIONALE DELL'AGO.*

Nell'ambito dell'efficacia retroattiva - seppure non assoluta - della pronuncia d'incostituzionalita della legge n 246 del 1963 (imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili) non puo disconoscersi la possibilita di inquadrare l'Azione dell'interessato per la ripetizione delle rate d'imposta nell'art 2033 cod civ, e, conseguentemente, deve escludersi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della controversia cosi instaurata. (V 3819'69, mass n 344138).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 246 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)