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Sez. 5, Sentenza n. 18542 del 21/01/2011 Ud. (dep. 11/05/2011) Rv. 250168 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Vizio deducibile ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. - Omessa considerazione e travisamento della prova decisiva - Contenuto - Valutazione del significante e non del significato della prova.
Stato
decisa il 2011-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250168-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE

In virtù della previsione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., novellata dall'art. 8 della L. n. 46 del 2006, costituisce vizio denunciabile in cassazione la contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame nonchè l'errore cosiddetto revocatorio che cadendo sul significante e non sul significato della prova si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (cosiddetto travisamento della prova).(Nella specie la S.C. ha rilevato l'assoluta inconciliabilità tra il significante della deposizione testimoniale <<ogni anno prendeva un compenso da amministratore>> e la percezione della corte di merito col porre a base della decisione di condanna - per il reato di bancarotta fraudolenta - la diversa ed anzi contraria affermazione erroneamente attribuita al teste <<dalle dichiarazioni del teste... si ricava che l'imputato prelevava le somme per i suoi bisogni personali e non tanto come compenso per la sua attività di amministratore>>).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)