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Sez. 4, Sentenza n. 21602 del 17/04/2007 Ud. (dep. 01/06/2007) Rv. 237588 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Vizio della motivazione - L. n. 46 del 2006 - Portata della novella - Travisamento della prova.
Stato
decisa il 2007-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237588-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE

In tema di giudizio di legittimità, a seguito delle modifiche dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. ad opera dell'art. 8 L. 46 del 2006, la Corte di Cassazione - investita di un ricorso che indichi in modo specifico come il giudice di merito abbia (non erroneamente interpretato ma) indiscutibilmente travisato una prova decisiva acquisita al processo ovvero omesso di considerare circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati - può, nei limiti della censura dedotta, verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obbiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto. (Alla luce del principio la Corte ha rigettato il ricorso ritenendo che gli atti indicati dal ricorrente non ponevano minimamente in dubbio la correttezza logica della motivazione circa l'interpretazione della prova fornita dal giudice).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 n. 5, Legge 02/02/2006 num. 46 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)