Sez. L, Ordinanza n. 3970 del 16/02/2025 (Rv. 673727-01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE | Trasferimento di funzioni statali alla Regione Trentino-Alto Adige - Art. 1 d.lgs. n. 16 del 2017 – Configurabilità del passaggio di dipendenti ex art. 31 d.lgs. m. 165 del 2001 - Sussistenza - Salvezza delle disposizioni speciali di rango normativo - Conseguenze - Inderogabilità da parte della contrattazione collettiva.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE
Il trasferimento di funzioni statali alla Regione Trentino-Alto Adige regolato dal d.lgs. n. 16 del 2017 integra un "passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività" disciplinato dall'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale - nel prevedere in tale ipotesi l'applicazione dell'art. 2112 c.c. e delle procedure di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, l. n. 428 del 1990 - fa comunque salve disposizioni speciali di rango normativo, come quella dettata dall'art. 1, comma 9, di detto d.lgs. in materia di inquadramento del personale trasferito, che reca una disciplina speciale e in sé compiuta, non derogabile da parte della contrattazione collettiva.
Decreto Legisl. 07/02/2017 num. 16 art. 1, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)