Sez. L, Ordinanza n. 20580 del 22/07/2025 (Rv. 675861-01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE | Trasferimento di funzioni dallo Stato agli enti territoriali - Passaggio di dipendenti - Conservazione del trattamento economico ex art. 31, d.lgs. n. 165 del 2001 - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE
Ai dipendenti dello Stato che, all'esito del trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni e agli enti locali, ai sensi del d.lgs. n. 112 del 1998, transitano alle dipendenze di questi ultimi, in mancanza di disposizioni speciali è assicurata la continuità giuridica del rapporto di lavoro e il mantenimento del relativo trattamento economico che, ove risulti superiore a quello spettante presso l'ente di destinazione, soggiace alla regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti per effetto del trasferimento, secondo il principio generale di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non spettante ad un dipendente del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti passato al servizio di un comune il diritto a ricevere l'esatta retribuzione percepita in relazione al precedente impiego, comprensiva del salario accessorio).
Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)