Sez. 1, Sentenza n. 3730 del 27/03/1993 (Rv. 481592 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Società e consorzi - Società con soci a responsabilità illimitata - Fallimento della società e dei soci | Creditore - Pretesa - Soddisfacimento sul patrimonio della società e del socio - Ammissibilità - Duplice realizzazione sul medesimo patrimonio - Ammissibilità - Esclusione - Credito verso la società - Fidejussione del socio - Irrilevanza.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Società e consorzi - Società con soci a responsabilità illimitata - Fallimento della società e dei soci
In caso di fallimento della società di persone e del suo socio illimitatamente responsabile, il creditore può soddisfare la propria pretesa sui patrimoni dell'una e dell'altro (se entrambi capienti), ma non può realizzarla due volte sul medesimo patrimonio, neanche quando il socio abbia prestato fidejussione per il credito verso la società, sia perché la responsabilità illimitata per i debiti sociali assorbe ogni altro titolo di responsabilità del socio, sia perché - risultato incapiente il patrimonio sociale e scioltasi, con il fallimento, la società - la fidejussione si estingue per il venir meno della sua causa tipica (consistente nella garanzia di un patrimonio ulteriore rispetto a quello del debitore), salvo che il creditore non provi un proprio diverso interesse al mantenimento in vita della garanzia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2740, Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97, Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110, Legge Falliment. art. 148, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 148
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)