Sez. 1, Sentenza n. 26012 del 12/12/2007 (Rv. 601337 - 01)
FIDEJUSSIONE - VALIDITÀ | Causa - Allargamento della base soggettiva passiva - Necessità - Sussistenza - Fattispecie della garanzia del socio di società in nome collettivo - Prestazione di fidejussione per debito della società - Configurabilità - Fondamento.
FIDEJUSSIONE - VALIDITÀ
È valida la fidejussione prestata dal socio illimitatamente responsabile in favore della società di persone che, pur se sprovvista di personalità giuridica, costituisce un distinto centro di interessi e di imputazione di situazioni sostanziali e processuali, dotato di una propria autonomia e capacità rispetto ai soci stessi; ne consegue che la predetta garanzia rientra tra quelle prestate per le obbligazioni altrui secondo l'art. 1936 cod. civ., non sovrapponendosi alla garanzia fissata "ex lege" dalle disposizioni sulla responsabilità illimitata e solidale, potendo invero sussistere altri interessi che ne giustificano l'ottenimento - alla stregua di garanzia ulteriore - in capo al creditore sociale ed essendo lo stesso "beneficium excussionis", di cui all'art. 2304 cod. civ., posto a tutela dei soci ma disponibile, senza alterazioni del tipo legale di società.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2251, Cod. Civ. art. 2267, Cod. Civ. art. 2291, Cod. Civ. art. 2304, Legge Falliment. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)