Sez. L, Sentenza n. 10074 del 12/10/1993 (Rv. 483920 - 01)
Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Requisiti accidentali - Condizione - In genere (nozione, distinzione) | Esecuzione della prestazione da parte di uno dei contraenti - Assunzione del carattere di condizione - Ammissibilità - Condizione.
Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Requisiti accidentali - Condizione - In genere (nozione, distinzione)
La condizione rappresenta di regola un evento esterno rispetto alla fattispecie contrattuale, non concretandosi in un fatto o atto ricompreso nell'oggetto del contratto o rappresentante la funzione di esso; l'esecuzione della prestazione da parte di uno dei contraenti può tuttavia assumere il carattere di condizione del contratto, quando risulti rigorosamente provata una specifica volontà in tal senso delle parti stipulanti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)