Sez. 1, Sentenza n. 1842 del 03/03/1997 (Rv. 502730 - 01)
TITOLI DI CREDITO - TITOLI NOMINATIVI - TRASFERIMENTO | Azioni - Cessione dietro corrispettivo costituito da una somma di denaro e dall'impegno della liberazione del cedente dalle fideiussioni prestate per la società emittente - Qualificazione della liberazione come obbligazione essenziale del contratto idonea ai fini della risoluzione - Incompatibilità fra tale qualificazione e la natura di condizione di efficacia del contratto - Insussistenza - Indagine sulla volontà delle parti - Necessità.
TITOLI DI CREDITO - TITOLI NOMINATIVI - TRASFERIMENTO
In ipotesi di cessione di azioni di società verso un corrispettivo in denaro e l'impegno del cessionario di far conseguire ai cedenti la liberazione dalle fideiussioni prestate per debiti sociali, il non ottenimento di tale risultato non può essere ritenuto quale inadempimento idoneo ai fini della risoluzione contrattuale, sul rilievo della essenzialità dell'impegno nel quadro delle obbligazioni contrattuali, qualora il giudice, pur sollecitatone con appropriate deduzioni (anche probatorie) si sia astenuto dall' indagare se le parti abbiano subordinato il verificarsi dell'effetto traslativo della cessione alla intervenuta liberazione dei cedenti, così trasformando in condizione una delle obbligazioni contrattuali essenziali, risultato non precluso alla loro autonomia negoziale dall'essere, di regola, la condizione elemento accidentale del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)