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Sez. 3, Sentenza n. 5796 del 11/06/1998 (Rv. 516341 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE | Fondamento.
Stato
decisa il 1998-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516341-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE

L'art. 2051 cod. civ. non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per la sua natura, cioè per suo intrinseco potere, in quanto, anche in relazione alle cose prive di un proprio dinamismo, sussiste un dovere di custodia e controllo, allorquando il fortuito o l'effetto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa l'idoneità al nocumento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)