Sez. 3, Sentenza n. 3651 del 20/02/2006 (Rv. 588891 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE | Cosa inerte suscettibile di divenire pericolosa a causa di agenti esterni - Elemento accessorio o pertinenza di strada pubblica - Ponte - Obbligo di controllo e custodia - Sussistenza - Danni arrecati a terzi - Responsabilità ex art. 2051 cod. civ. - Configurabilità - Fondamento.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE
La responsabilità presunta per danni da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ. è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori e pertinenze inerti di una strada, quale un ponte (ai sensi dell'art. 1 D.M. LL.PP. 18 febbraio 1992, n. 223, <<barriera stradale di sicurezza>> avente lo scopo di garantire il contenimento del veicolo tendente alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale) di proprietà della P.A. (Stato o altri enti locali), a prescindere dalla relativa intrinseca dannosità o pericolosità per persone o cose - in virtù di connaturale forza dinamica o per l'effetto di concause umane o naturali (c.d. idoneità al nocumento) - viceversa rilevante nella diversa ipotesi di responsabilità per danni da esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 cod. civ., in quanto pure le cose normalmente innocue sono suscettibili di assumere ed esprimere potenzialità dannosa in ragione di particolari circostanze o in conseguenza di un processo provocato da elementi esterni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Decr. Minist. Lavori pubblici 18/02/1992 num. 223 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)