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Sez. U, Ordinanza n. 6719 del 02/05/2003 (Rv. 562556 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Azione ex art. 2043 cod. civ. nei confronti dello Stato per tardivo recepimento di direttive comunitarie - Riparto della giurisdizione in base alla legge n. 205 del 2000 - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562556-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Nel sistema di riparto della giurisdizione risultante a seguito della legge 21 luglio 2000, n. 205, l'azione di risarcimento del danno proposta nei confronti dello Stato legislatore per tardivo recepimento di direttive comunitarie appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice cui spetta, in linea di principio, la competenza giurisdizionale a conoscere di questioni di diritto soggettivo, tale natura avendo la pretesa risarcitoria, che è distinta dalla posizione giuridica soggettiva la cui lesione è fonte di danno ingiusto (nella fattispecie, l'azione di risarcimento del danno era stata proposta da alcuni risparmiatori per tardivo recepimento della direttiva 10 maggio 1993, n. 93/22/CEE, relativa ai servizi di investimento).

Riferimenti normativi: Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)