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Sez. U, Sentenza n. 5125 del 10/04/2002 (Rv. 553637 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Azione "ex" art. 2043 cod. civ. nei confronti dello Stato legislatore per tardivo recepimento di direttive comunitarie - Sistema di riparto anteriore alle innovazioni di cui al D.Lgs. n. 80 del 1998 e succ. modif. - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553637-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Nel sistema di riparto di giurisdizione anteriore alle innovazioni apportate dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e succ. modif., l'azione di responsabilità nei confronti dello Stato legislatore per tardivo riconoscimento di direttive comunitarie bene è proposta davanti al giudice ordinario, quale giudice cui spetta, in linea di principio, la competenza giurisdizionale a conoscere di questioni di diritto soggettivo, tale natura esibendo la pretesa risarcitoria, che è distinta dalla posizione giuridica soggettiva la cui lesione è fonte di danno ingiusto (la quale può avere natura di diritto soggettivo, di interesse legittimo, nelle sue varie configurazioni, o di interesse comunque rilevante per l'ordinamento); mentre, d'altra parte, attiene al merito, e non alla giurisdizione, la questione della riconducibilità della dedotta fattispecie di responsabilità al paradigma dell'art. 2043 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)