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Sez. L - , Ordinanza n. 27555 del 02/12/2020 (Rv. 659798 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Benefici contributivi da esposizione all'amianto - Domanda amministrativa all'INPS - Necessità - Overruling - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659798-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In materia di rivalutazione contributiva da esposizione all'amianto, l'istanza amministrativa intesa al conseguimento del beneficio previdenziale va proposta nei confronti dell'INPS, e non può essere sostituita dalla diversa domanda indirizzata all'INAIL al fine di ottenere la prova dell'avvenuta esposizione; peraltro, rivestendo la suddetta istanza la funzione di atto di avvio del procedimento amministrativo, preliminare all'esercizio dell'azione giudiziaria, la statuizione della giurisprudenza di legittimità circa l'improponibilità della domanda giudiziale che dalla stessa non sia stata preceduta non può dar luogo ad una fattispecie di c.d. "prospective overruling", configurabile soltanto con riguardo alla modifica imprevedibile di istituti di natura processuale.

Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)