diritto.io

Sez. L - , Sentenza n. 552 del 14/01/2021 (Rv. 660089 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | "Prospective overruling" - Nozione - Nuovo indirizzo giurisprudenziale di interpretazione di norme sostanziali - Invocabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660089-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE

Il "prospective overruling" garantisce alla parte il diritto di azione e di difesa, neutralizzando i mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo, imponendo di ritenere produttivo di effetti l'atto di parte posto in essere con modalità e forme ossequiose dell'orientamento dominante al momento del compimento dell'atto stesso, ma poi ripudiato. Non è invocabile, quindi, per il caso di mutamenti giurisprudenziali che riguardino norme sostanziali, perché in detta ipotesi non è precluso alla parte il diritto di azione ed al giudice il potere di dirimere la controversia. (In applicazione del principio innanzi richiamato, la S.C. ha negato che il mutamento di orientamento della giurisprudenza di legittimità che, con riguardo all'obbligo di "repechage", non ha più ritenuto necessaria l'allegazione dei posti disponibili da parte del lavoratore, concreti una ipotesi di "overruling").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 24 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 111 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)