Sez. 1, Sentenza n. 17751 del 30/07/2009 (Rv. 609479 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI | Trattamento di fine rapporto - Inclusione nell'attivo fallimentare - Configurabilità - Deroga - Somme necessarie al mantenimento del fallito e della sua famiglia ex art. 46 legge fall. - Determinazione con decreto del giudice delegato - Efficacia retroattiva - Sussistenza - Conseguenze rispetto ai pagamenti già eseguiti dal terzo debitore al fallito - Rilevanza dello stato soggettivo del "solvens" - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI
La natura assistenziale e previdenziale del trattamento di fine rapporto ne giustifica, in caso di fallimento dell'avente diritto, l'assoggettabilità allo speciale regime previsto dall'art. 46 della legge fall., che, in deroga alla generale regola della indisponibilità del patrimonio del fallito posta dall'art. art. 44 della legge fall., esclude dall'attivo fallimentare, nei limiti di quanto occorre per il mantenimento del fallito e della sua famiglia, le somme spettanti al fallito stesso a titolo di stipendio, pensione o salario, così come determinate con decreto del giudice delegato; l'efficacia retroattiva di tale decreto determina a sua volta l'inopponibilità, nei confronti dei creditori concorsuali, del pagamento nel frattempo disposto, in favore del fallito, dal terzo debitore, qualora il giudice delegato abbia disposto l'acquisizione per intero alla procedura fallimentare del citato emolumento, senza che il "solvens" possa invocare la rilevanza del proprio stato soggettivo, ai sensi dell'art. 1189 cod. civ.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge Falliment. art. 46 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1189
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)