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Sez. 1, Sentenza n. 18843 del 31/10/2012 (Rv. 624017 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI | Pagamenti effettuati direttamente al fallito per sopperire alle sue esigenze vitali ed a quelle della sua famiglia - Inefficacia - Limiti.
Stato
decisa il 2012-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624017-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI

Posto che il diritto del fallito di percepire e trattenere gli emolumenti necessari al mantenimento suo e della sua famiglia sussiste prima ed indipendentemente dal decreto del giudice delegato che, ai sensi dell'art. 46 legge fall., ne fissi la misura, può affermarsi l'inefficacia, nei confronti del fallimento, del pagamento eseguito a mani del fallito da colui che quegli emolumenti è tenuto a corrispondere soltanto se, e nella parte in cui, esso risulti eccedente rispetto al limite fissato dal predetto decreto, avente natura dichiarativa ed efficacia retroattiva, e la cui preventiva emissione il Curatore ha altresì l'onere di richiedere a quel giudice così da poter, poi, documentare in causa l'eventuale eccedenza di quanto pagato direttamente al fallito rispetto ai limiti fissati in tale decreto (Nella specie, la Suprema Corte, in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinto la domanda ex art. 44 della legge fall. originariamente proposta dalla Curatela avendo ritenuto non documentato da quest'ultima l'adempimento del descritto preventivo onere).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge Falliment. art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)