Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21195 del 13/10/2011 (Rv. 619715 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Eredi del conduttore di un fondo rustico nel contratto di affitto - Controversia per il subentro nel contratto di affitto - Non partecipazione di coloro non aventi la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori a titolo principale - Integrazione del principio del contraddittorio - Necessità - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE
In tema di contratto di affitto di un fondo rustico, se nel giudizio in cui si controverte per il subentro degli eredi del conduttore, ai sensi dell' art. 49 legge 3 maggio 1982, n. 203, non partecipano coloro che non hanno la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, non sussiste la necessità di integrare il contraddittorio atteso che per essi manca il requisito stesso per conseguire la detenzione del bene.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 05/03/1982 num. 203 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)