diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 322 del 11/01/2002 (Rv. 551512 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Eredi del conduttore di un fondo rustico nel contratto di affitto - Controversia per il subentro nel contratto di affitto - Non partecipazione di coloro non aventi la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori a titolo principale - Violazione del principio del contraddittorio - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551512-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE

Non sussiste violazione del principio del contraddittorio se al giudizio in cui si controverte per il subentro degli eredi di un conduttore di un fondo rustico, ai sensi dell' art. 49 legge 3 maggio 1982 n. 203, nel contratto di affitto, non partecipano coloro che non hanno la qualifica di coltivatore diretto, o di imprenditore agricolo a titolo principale, perché, per essi, manca il requisito per la prosecuzione "ex lege" del rapporto.

Riferimenti normativi: Legge 05/03/1982 num. 203 art. 49 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)