Sez. 6, Sentenza n. 6713 del 23/01/1976 Ud. (dep. 04/06/1976) Rv. 133784 - 01
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO - ACCETTAZIONE DELL'ACQUIRENTE - IRRILEVANZA.*
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO - ACCETTAZIONE DELL'ACQUIRENTE - IRRILEVANZA.*
Oggetto della tutela penale in relazione all'ipotesi criminosa di cui all'art 515 cod pen e l'interesse concernente l'ordine economico che viene alterato dalla frode, la quale costituisce una violazione della probita commerciale, e poiche il reato previsto dall'art 515 cod pen si perfeziona nel suo duplice elemento materiale e soggettivo, al momento della consegna intenzionale dell'aliud pro alio, ne consegue che nessuna Rilevanza puo avere la successiva accettazione dell'aliud pro alio da parte dell'acquirente, intervenendo la stessa dopo la consumazione del reato. (V mass n 124594).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 515
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)