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Sez. L, Sentenza n. 190 del 05/01/2011 (Rv. 616072 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Impiego pubblico privatizzato - Art. 18 Stat. Lav. - Applicabilità - Conseguenze sul risarcimento del danno.
Stato
decisa il 2011-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616072-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di lavoro pubblico privatizzato nel caso di licenziamento illegittimo, ai fini della liquidazione del danno, si applica l'art. 18 legge 20 maggio 1970, n. 300, con la conseguenza che il risarcimento del danno non incontra il limite delle sei mensilità retributive previste dall'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'art. 2, comma quinto, della legge 11 maggio 1990, n. 108, che riguarda i soli rapporti di lavoro privato con tutela obbligatoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)