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Sez. L, Sentenza n. 24157 del 26/11/2015 (Rv. 637805 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Nuova disciplina sanzionatoria di cui alla l. n. 92 del 2012 - Licenziamento nullo per contrarietà a norma imperativa - Tutela reintegratoria - Pubblico impiego privatizzato - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637805-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, lo Statuto dei Lavoratori si applica, a prescindere dal numero dei dipendenti, al pubblico impiego privatizzato, sicché il licenziamento nullo per contrarietà a norma imperativa (nella specie, l'art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001) va sanzionato con la reintegra, rientrando tra le altre nullità previste dalla legge di cui all'art. 18, comma 1, st. lav. come modificato dalla l. n. 92 del 2012.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 51 com. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis com. 4 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)