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Sez. 2, Sentenza n. 934 del 06/04/1970 (Rv. 346375 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - MANSIONI DIVERSE DA QUELLE PER LE QUALI IL DIPENDENTE E STATO ASSUNTO - POTERE DI MUTAMENTO DELLE MANSIONI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - MANCANZA DI CONSEGUENZE SVANTAGGIOSE PER IL LAVORATORE - MODIFICAZIONE PEGGIORATIVA DELLA QUALIFICA CONTRATTUALE - NUOVO ACCORDO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1970-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346375-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - MANSIONI DIVERSE DA QUELLE PER LE QUALI IL DIPENDENTE E STATO ASSUNTO - POTERE DI MUTAMENTO DELLE MANSIONI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - MANCANZA DI CONSEGUENZE SVANTAGGIOSE PER IL LAVORATORE - MODIFICAZIONE PEGGIORATIVA DELLA QUALIFICA CONTRATTUALE - NUOVO ACCORDO - NECESSITA.*

La variazione in pejus della qualifica lavorativa contrattuale non puo mai essere determinata dalla volonta unilaterale dell'imprenditore ma puo essere solamente la conseguenza di un nuovo accordo del datore di lavoro e del lavoratore nel legittimo Esercizio della loro autonomia contrattuale. Il mutamento delle mansioni, che non importi una diminuzione della retribuzione o una sostanziale modificazione della 'posizioné o dello status del lavoratore, e sempre consentito al datore di lavoro per le esigenze della sua impresa, posto che l'Esercizio di tale jus variandi, contenuto in quei limiti, non produce conseguenze economiche e giuridiche svantaggiose per il lavoratore. (V 1839-69, massima n 340949 638-69, massima n 338878 578-69, massima n 338762 2064-67, massima n 329153 1805-67, massima n 328686 1275-67, massima n 327810).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)