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Sez. 2, Sentenza n. 473 del 18/02/1972 (Rv. 356420 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - POTERE DI MUTAMENTO DELLE MANSIONI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - DIRITTO DEL LAVORATORE ALL'IMMUTABILITA DELLE MANSIONI - RISPETTIVI LIMITI E CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356420-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - POTERE DI MUTAMENTO DELLE MANSIONI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - DIRITTO DEL LAVORATORE ALL'IMMUTABILITA DELLE MANSIONI - RISPETTIVI LIMITI E CONDIZIONI.*

I limiti posti dall'art 2103 cod civ allo jus variandi del datore di lavoro, se comportano un diritto del lavoratore alla invariabilita della prestazione nell'ambito delle esigenze dell'impresa, non sanciscono alcuna inamovibilita del medesimo rispetto alle funzioni conferitegli. Ricorre invero l'ipotesi di variazione, che deve essere giustificata da esigenze dell'impresa, allorche il lavoratore venga destinato a servizi che importano una qualificazione diversa da quella per la quale e stato assunto, ovvero importano una degradazione (che e vietata) oppure il conferimento di qualifica superiore (dalla quale discendono particolari diritti del prestatore d'opera). Quando pero il mutamento di ufficio - e quindi di funzioni - rientra nell'ambito della qualifica che ha formato oggetto del contratto, il dipendente non puo invocare 'salve particolari pattuizioni o condizioni concesse intuitu personaè un diritto ad essere adibito, in perennita, sempre allo stesso servizio; ed il datore di lavoro ha, in proposito, la piu ampia discrezionalita di Determinazione. (V 934'70, mass n 346375; 1839'69, mass n 340949).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)