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Sez. 6, Sentenza n. 7992 del 27/05/1983 Ud. (dep. 07/10/1983) Rv. 160466 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI NOCIVE - ELEMENTO PSICOLOGICO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1983-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160466-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI NOCIVE - ELEMENTO PSICOLOGICO - ESTREMI.*

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 444 cod. pen. (commercio di sostanze alimentari nocive), sotto il profilo psicologico, è sufficiente la esistenza della volontarietà del commercio e della consapevolezza del pericolo che può essere con esso arrecato, senza che sia richiesta anche la certezza della dannosità del prodotto.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 444

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)