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Sez. 1, Sentenza n. 11471 del 11/03/1986 Ud. (dep. 23/10/1986) Rv. 174055 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI NOCIVE - ELEMENTO PSICOLOGICO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1986-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174055-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI NOCIVE - ELEMENTO PSICOLOGICO - ESTREMI.*

Ai fini del dolo del delitto di cui all'art. 444 cod. pen. è sufficiente la volontarietà nel commercio e la consapevolezza del pericolo che può essere arrecato mentre non è richiesta la certezza della dannosità; il dolo può essere eventuale, quando vi sia l'accettazione del rischio che la sostanza dannosa sia destinata all'alimentazione umana. (V mass n 156276; (Conf mass n 160466).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 444

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)