Sez. 1, Sentenza n. 11471 del 11/03/1986 Ud. (dep. 23/10/1986) Rv. 174055 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI NOCIVE - ELEMENTO PSICOLOGICO - ESTREMI.*
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI NOCIVE - ELEMENTO PSICOLOGICO - ESTREMI.*
Ai fini del dolo del delitto di cui all'art. 444 cod. pen. è sufficiente la volontarietà nel commercio e la consapevolezza del pericolo che può essere arrecato mentre non è richiesta la certezza della dannosità; il dolo può essere eventuale, quando vi sia l'accettazione del rischio che la sostanza dannosa sia destinata all'alimentazione umana. (V mass n 156276; (Conf mass n 160466).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 444
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)