Sez. 1 - , Ordinanza n. 31470 del 13/11/2023 (Rv. 669421 - 03)
CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - POTESTA' DEI GENITORI (TITOLARITA') - GENITORI - CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE AL FIGLIO - IN GENERE | Sottrazione internazionale del minore - Nozione di residenza abituale del minore - Rilevanza - Requisito sostanziale - Finalità.
CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - POTESTA' DEI GENITORI (TITOLARITA') - GENITORI - CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE AL FIGLIO - IN GENERE
In tema di sottrazione internazionale di minori di cui alla Convenzione di L'Aja del 1980, resa esecutiva in Italia nel 1994, e al regolamento CE n. 2201 del 2003, applicabile ratione temporis, il concetto di residenza abituale del minore costituisce un requisito sostanziale, in quanto lo strumento protettivo offerto ha la funzione di ripristinare l'ambiente di vita del minore e la finalità di tutelare lo stesso contro gli effetti nocivi del suo illecito trasferimento o del mancato rientro nel luogo ove egli svolge la sua abituale vita quotidiana, sul presupposto del suo superiore interesse alla conservazione delle relazioni interpersonali che fanno parte del suo mondo e costituiscono la sua identità.
Tratt. Internaz. 25/10/1980, Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)