Sez. 1, Ordinanza n. 30123 del 14/12/2017 (Rv. 646487 - 01)
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Minore - Sottrazione internazionale - Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 - Residenza abituale - Nozione - Accertamento della situazione di fatto - Censurabilità in sede di legittimità – Limiti - Fattispecie.
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI
In tema di sottrazione internazionale del minore da parte di uno dei genitori, la nozione di residenza abituale posta dalla Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980, ratificata con la legge n. 64 del 1994, consiste nel luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza ha consolidato, consolida, ovvero, in caso di recente trasferimento, possa consolidare una rete di affetti e relazioni tali da assicurargli un armonico sviluppo psicofisico. Essa, pertanto, integra una situazione di fatto il cui accertamento è riservato all'apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato. (Nella specie la Corte, confermando al pronuncia di merito, ha escluso che potesse ritenersi residenza abituale del minore il luogo (Londra) dove i genitori avevano programmato di vivere, senza, tuttavia, dare mai attuazione a tale intendimento, essendo sopravvenute circostanze che avevano portato il minore al trasferimento in Italia in forma stabile e senza soluzione di continuità).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43, Cod. Civ. art. 144 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/10/1980, Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)