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Sez. U, Sentenza n. 3232 del 27/12/1963 (Rv. 264927 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI IN GENERE - ORDINI DEGLI INGEGNERI E ARCHITETTI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI STATO.*
Stato
decisa il 1963-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/264927-01

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI IN GENERE - ORDINI DEGLI INGEGNERI E ARCHITETTI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI STATO.*

Gli ordini degli ingegneri ed architetti, ai quali e attribuita la formazione e l'annuale revisione degli albi ed e affidata la tutela dell'Esercizio professionale, e che sono sottoposti alla vigilanza dello stato, sono enti pubblici non economici, onde le controversie relative al rapporto d'impiego tra questi enti ed i loro dipendenti, in cui attivita e in diretta correlazione con i fini istituzionali degli ordini, sono devolute alla giurisdizione del consiglio di stato in Sede giurisdizionale. Non valgono a snaturare la natura pubblicistica del rapporto, ne il fatto che ai fini degli assegni familiari gli ordini ed i collegi professionali siano stati aggregati al settore del commercio, giacche l'inquadramento sindacale non va inteso come elemento condizionante ma solo come indice esteriore di riferimento, dovendosi aver riguardo non allo status sindacale dell'ente, ma alla natura della sua attivita ne la circostanza che il rapporto sia regolato con richiamo alle norme che disciplinano i rapporto d'impiego privato, allorquando un tale richiamo sia determinato dalla Mancanza di un rapporto organico, ed abbia soltanto valore temporaneo.*

Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)