Sez. 5, Ordinanza n. 34436 del 11/12/2023 (Rv. 669841 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI IVA | Istanza di rimborso per operazioni infragruppo - Diniego - Impugnazione - Legittimazione della controllante - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI IVA
In tema di contenzioso tributario, la legittimazione ad impugnare il diniego dell'istanza di rimborso dell'IVA per le operazioni infragruppo spetta unicamente alla società controllante che, spendendo la qualifica di rappresentante ex lege della controllata, abbia avviato il procedimento amministrativo e sia stata, in quanto parte, unica destinataria del relativo provvedimento conclusivo, destinato a produrre effetto diretto nei suoi confronti.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7, DPR del 1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)