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Sez. 5 - , Ordinanza n. 25349 del 11/11/2020 (Rv. 659502 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Trasferimento credito dalla controllata alla controllante - Compensazione di quest’ultima con proprio debito di imposta – Prestazione di garanzia – Art. 6 d.m. 13 dicembre 1979, attuativo dell’art. 73, u.c., d.P.R. n. 633 del 1972 – Rinvio recettizio all’art. 38 bis d.P.R. n. 633 del 1972 e imposizione di garanzie – Necessità – Assenza dei presupposti – Versamento all’Ufficio finanziario dell’importo corrispondente alle eccedenze di credito compensate
Stato
decisa il 2020-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659502-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema di pagamento dell'IVA, la fattispecie compensativa infragruppo si realizza - secondo il combinato disposto di cui agli artt. 73, ultimo comma, del d.p.r. n. 633 del 1972 e 6, comma 3, del d.m. 13 dicembre 1979, che opera un rinvio recettizio all'art. 38 bis, comma 2, del d.p.r. cit. - soltanto in seguito alla prestazione delle garanzie indicate; di talché, in mancanza di esse, l'importo corrispondente alle eccedenze di credito compensate deve essere versato all'Ufficio finanziario entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 73, DM Finanze 13/12/1979 art. 6 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)