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Sez. 3, Sentenza n. 42154 del 09/07/2013 Cc. (dep. 14/10/2013) Rv. 256901 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Subordinazione all'espletamento di attività in favore della collettività - Termine per l'adempimento - Decorrenza - Data di irrevocabilità della sentenza - Necessità.
Stato
decisa il 2013-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256901-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

La subordinazione della sospensione condizionale della pena all'espletamento di un'attività non retribuita a favore della collettività con fissazione del termine di espletamento non decorrente dalla data di irrevocabilità della sentenza, ma da un momento antecedente (nella specie, a distanza di pochi mesi dalla decisione), è illegittima, in quanto vanifica di fatto il diritto a proporre utile impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Legge 06/11/2004 num. 145 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)