diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 28065 del 22/03/2007 Cc. (dep. 16/07/2007) Rv. 237093 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Subordinazione all'espletamento di attività in favore della collettività - Termine per l'adempimento - Decorrenza dalla data di irrevocabilità della sentenza - Necessità.
Stato
decisa il 2007-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237093-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

La subordinazione della sospensione condizionale della pena all'espletamento di un'attività non retribuita a favore della collettività con fissazione del termine di espletamento non decorrente dalla data della sentenza irrevocabile, ma dal momento antecedente (nella specie, a distanza di pochi mesi dalla decisione), è illegittima, in quanto vanifica di fatto il diritto a proporre utile impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Legge 11/06/2004 num. 145 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)