Sez. 2, Sentenza n. 3256 del 19/02/2004 (Rv. 570270 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Ordinanze di liquidazione di compensi emessa dal TAR - Ricorso proposto dinanzi allo stesso giudice amministrativo - Dichiarazione di inammissibilità - Impugnazione ex art.111 Cost. in Cassazione - Ammissibilità - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
È inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto, ex art.111 Cost., alla Corte di cassazione avverso la sentenza/ordinanza con la quale il TAR abbia dichiarato inammissibile un ricorso introdotto, ex art.5 comma 5 della legge n.319/1980, avverso un'ordinanza dello stesso giudice amministrativo di liquidazione di spese e onorari del consulenza tecnica. L'art. 11 della legge ora ricordata, difatti, ha riferimento al procedimento civile e penale, e non anche a quello amministrativo.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)