Sez. U, Sentenza n. 10961 del 08/08/2001 (Rv. 548895 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITÀ DI UFFICIO | Limiti - Coordinamento con il sistema delle impugnazioni - Necessità.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITÀ DI UFFICIO
Il principio della rilevabilità d'ufficio, e in ogni stato e grado del processo, del difetto di giurisdizione va coordinato con il sistema delle impugnazioni, operando esso ogni qualvolta non esista una precedente statuizione, mentre se questa sia stata emessa, i giudici delle successive fasi possono conoscere della questione soltanto se sia stata riproposta con l'impugnazione, essendo tenuti in caso contrario ad applicare l'art. 329, secondo comma, cod. proc. civ.; con la conseguenza che, ove la sentenza di primo grado, affermata la giurisdizione del giudice ordinario, abbia statuito sul merito della causa e sia stata impugnata per motivi attinenti unicamente a questo, si forma il giudicato sulla questione di giurisdizione, il cui esame resta perciò precluso nelle ulteriori fasi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)