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Sez. U, Sentenza n. 10961 del 08/08/2001 (Rv. 548895 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITÀ DI UFFICIO | Limiti - Coordinamento con il sistema delle impugnazioni - Necessità.
Stato
decisa il 2001-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548895-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITÀ DI UFFICIO

Il principio della rilevabilità d'ufficio, e in ogni stato e grado del processo, del difetto di giurisdizione va coordinato con il sistema delle impugnazioni, operando esso ogni qualvolta non esista una precedente statuizione, mentre se questa sia stata emessa, i giudici delle successive fasi possono conoscere della questione soltanto se sia stata riproposta con l'impugnazione, essendo tenuti in caso contrario ad applicare l'art. 329, secondo comma, cod. proc. civ.; con la conseguenza che, ove la sentenza di primo grado, affermata la giurisdizione del giudice ordinario, abbia statuito sul merito della causa e sia stata impugnata per motivi attinenti unicamente a questo, si forma il giudicato sulla questione di giurisdizione, il cui esame resta perciò precluso nelle ulteriori fasi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)