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Sez. 1, Sentenza n. 12166 del 24/11/1995 (Rv. 494799 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE | Parte vittoriosa in appello - Domande o eccezioni non accolte dal giudice di merito - Onere di riproposizione con ricorso incidentale - Esclusione - Eccezione di giudicato - Onere di ricorso incidentale - Necessità.
Stato
decisa il 1995-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494799-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE

Legittimità a proporre ricorso incidentale, oltre ai soccombenti parziali o reciproci che intendano impugnare la sentenza per motivi diversi da quelli dedotti nel ricorso principale, ovvero che abbiano una ragione comune contraria o indipendente da quella del ricorso principale, è anche la parte del tutto vittoriosa in appello che intenda riproporre in cassazione eccezioni del giudicato interno. Al di fuori di tale ipotesi la parte vittoriosa in appello non ha l'onere di proporre ricorso incidentale per far valere domande o eccezioni non accolte dal giudice del merito, poiché l'accoglimento del ricorso principale comporterebbe pur sempre la possibilità di riesame nel giudizio di rinvio di dette domande ed eccezioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)