Sez. 2, Sentenza n. 7487 del 06/07/1991 (Rv. 472982 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ricorso incidentale - In genere | Parte vittoriosa - Domanda o eccezioni non accolte dal giudice del merito - Rapporto di pregiudizialità, preliminarità o alternatività delle questioni sollevate con il ricorso principale - Onere di proposizione del ricorso incidentale - Esclusione.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ricorso incidentale - In genere
La parte concretamente vittoriosa nel giudizio di appello non ha l'onere di proporre ricorso incidentale per far valere domande o eccezioni non accolte dal giudice del merito, rispetto alle quali siano pregiudiziali o preliminari o alternative le questioni sollevate col ricorso principale, poiché, in difetto di una norma che, per il giudizio di legittimità, fissi una regola analoga a quella di cui all'art. 346 cod. proc. civ., l'accoglimento di quest'ultimo ricorso, ancorché in mancanza di quello incidentale, comporta la possibilità di riproposizione nel giudizio di rinvio di dette domande o eccezioni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)