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Sez. 3, Sentenza n. 2246 del 01/02/1996 Ud. (dep. 01/03/1996) Rv. 205394 - 01

Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - Illogicità della motivazione | Vizio di motivazione - Deducibilità - Limiti - Conseguenti obblighi del giudice di merito.
Stato
decisa il 1996-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205394-01

Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - Illogicità della motivazione

Avendo giustamente il nuovo codice di rito limitato il vizio di motivazione a casi determinati che devono risultare dal provvedimento impugnato s'impone al giudice l'obbligo di una più diffusa motivazione e, comunque, di indicare almeno per sommi capi gli elementi dai quali risulta la sussistenza del reato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)