Sez. 1, Sentenza n. 7847 del 02/05/1997 Ud. (dep. 09/08/1997) Rv. 208261 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE | Obblighi del giudice di merito - Indicazione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE
In tema di adempimento dell'obbligo della motivazione, il giudice di merito, per non sottrarsi a tale obbligo, nel dar conto del proprio convincimento, non è tenuto ad esaminare ed a confutare tutti gli argomenti prospettati dalle parti a sostegno della richiesta di una decisione diversa, essendo sufficiente che egli dica succintamente e chiaramente perché ha emesso una pronuncia anziché un'altra, senza incorrere nella violazione di specifiche norme di legge e senza infrangere lo schema logico su cui ha impostato il provvedimento. (Nella fattispecie la Suprema Corte ha ritenuto esente da censura la motivazione adottata dal giudice di merito circa la ritenuta attendibilità di un testimone le cui dichiarazioni erano state invece considerate, dalla difesa dell'imputato, non credibili in quanto frutto di suggestioni).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)