Sez. 5, Sentenza n. 12955 del 21/05/2008 (Rv. 603987 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI | Cifra superiore al limite fissato dai coefficienti di cui alle tabelle d.P.R. 597 del 1973 - Ammissibilità - Onere della prova a carico del contribuente.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI
In tema di imposte sui redditi, e con riguardo alla applicazione della tabella dei coefficienti di ammortamento approvata con D.M. 29 ottobre 1974, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 68 del d.P.R. n. 597 del 1973, la detrazione dall'imponibile di quanto eccede l'ordinaria quota di ammortamento, costituendo una eccezione alla regola generale rispecchiata nell'art. 68 del menzionato d.P.R., che fissa coefficienti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi, richiede la prova da parte del contribuente di un'utilizzazione del bene superiore a quella corrispondente al coefficiente tabellare.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 68 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)