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Sez. 2, Sentenza n. 6396 del 10/12/1979 (Rv. 403124 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - PATTI AGGIUNTI O CONTRARI AL DOCUMENTO - DEROGABILITA DEL DIVIETO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1979-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403124-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - PATTI AGGIUNTI O CONTRARI AL DOCUMENTO - DEROGABILITA DEL DIVIETO - CONSEGUENZE.*

Il divieto sancito dall'art 2722 cod civ non attiene all'ordine pubblico, ma e dettato nel solo ed esclusivo interesse privatistico delle parti, le quali possono quindi derogarvi: ne consegue che l'inammissibilita della prova non puo essere rilevata d'ufficio dal giudice e la prova medesima deve ritenersi legittimamente acquisita al processo quando venga disposta ed espletata senza la tempestiva opposizione della controparte. (Conf 5283/78, mass n 395055).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)