Sez. 1, Sentenza n. 7156 del 01/08/1997 (Rv. 506364 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - COSTITUZIONE DELLE PARTI - IN GENERE | Costituzione del convenuto davanti al conciliatore successiva alla costituzione dell'attore ed all'iscrizione della causa a ruolo - Differenza dalla semplice comparizione - Criteri.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - COSTITUZIONE DELLE PARTI - IN GENERE
La costituzione del convenuto davanti al conciliatore, nel caso in cui l'attore si sia già costituito e la causa sia iscritta a ruolo, può consistere (a norma dell'art. 314 cod. proc. civ., nel testo non novellato) nella comparizione del convenuto stesso in udienza e nella presentazione al giudice della copia notificata della citazione (non necessariamente della procura, potendo egli stare in giudizio di persona). Ne consegue che la distinzione tra semplice comparizione e costituzione può essere operata attraverso fattori sostanziali di discrimine, quali il tenore complessivo delle dichiarazioni rese a verbale dal convenuto o l'eventuale richiesta di prova, che costituiscono comportamenti del tutto incompatibili con la volontà di una mera comparizione in udienza (per restare contumace nel processo) ed indicativi, invece, della volontà di entrare nel processo come parte costituita e di esercitarvi i poteri probatori che ad essa competono.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 314, Cod. Proc. Civ. art. 317
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)