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Sez. 3, Sentenza n. 2213 del 13/05/1989 (Rv. 462757 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO ED ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - PROCEDIMENTO (RITO APPLICABILE) - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA - DEPOSITO IN CANCELLERIA - NECESSITÀ - OMISSIONE - CONSEGUENZE - COMPARIZIONE ALL'UDIENZA - INFLUENZA - ESCLUSIONE - CONTROVERSIA IN MATERIA LOCATIZIA INSTAURATA DINANZI AL CONCILIATORE - PROCEDIMENTO RELATIVO - APPLICABILITÀ DEL SUMMENZIONATO PRINCIPIO.*
Stato
decisa il 1989-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462757-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO ED ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - PROCEDIMENTO (RITO APPLICABILE) - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA - DEPOSITO IN CANCELLERIA - NECESSITÀ - OMISSIONE - CONSEGUENZE - COMPARIZIONE ALL'UDIENZA - INFLUENZA - ESCLUSIONE - CONTROVERSIA IN MATERIA LOCATIZIA INSTAURATA DINANZI AL CONCILIATORE - PROCEDIMENTO RELATIVO - APPLICABILITÀ DEL SUMMENZIONATO PRINCIPIO.*

Nel rito del lavoro - applicabile anche alle controversie in materia locatizia a seguito del rinvio operato dall'art. 46 della legge n. 392 del 1978 - al pari di quanto previsto per il procedimento civile ordinario davanti al tribunale, la Costituzione del convenuto presuppone l'avvenuto deposito in cancelleria di uno scritto difensivo (comparsa di risposta, nel rito ordinario o memoria difensiva, in quello speciale), con la conseguenza che il difetto di tale atto non è utilmente riparabile con il solo fatto della comparizione all'udienza, ma comporta che l'attività processuale dal convenuto stesso eventualmente spiegata sia del tutto irrituale ed inidonea ad impedire la contumacia, ancorché espletata da procuratore munito di idonea procura. Detto principio trova applicazione anche nel procedimento che per le dette controversie sia svolto davanti al pretore ed al conciliatore nel quale la mancata previsione dell'Onere, a carico del convenuto, di costituirsi mediante deposito di comparsa di risposta, risulta derogata dalle Disposizioni speciali dettate per il rito del lavoro. (Conf 5555/84, mass n 437226 sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 314, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 417, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)