Sez. L, Sentenza n. 2056 del 03/04/1982 (Rv. 419915 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA D'APPELLO - PRONUNCIA IN UN'UDIENZA ANTERIORE A QUELLA FISSATA A NORMA DELL'ART. 434, COMMA PRIMO, COD. PROC. CIV. ED IN ASSENZA DELL'APPELLATO - NULLITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA D'APPELLO - PRONUNCIA IN UN'UDIENZA ANTERIORE A QUELLA FISSATA A NORMA DELL'ART. 434, COMMA PRIMO, COD. PROC. CIV. ED IN ASSENZA DELL'APPELLATO - NULLITÀ.*
La sentenza del giudice d'appello che, nel nuovo rito del lavoro, decida la causa in un'udienza anteriore a quella fissata a norma del primo comma dell'art. 434 cod. proc. civ. e in assenza dell'appellato, non avvertito dell'anticipazione dell'udienza di discussione, è affetta da nullità insanabile, in quanto emessa in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa (artt. 101 cod. proc. civ. e 24 cost.). (V 5505/78, mass n 395288).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)