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Sez. L, Sentenza n. 5271 del 01/12/1989 (Rv. 464433 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA D'APPELLO - PRONUNCIA IN UN'UDIENZA ANTERIORE A QUELLA FISSATA A NORMA DELL'ART. 434, COMMA PRIMO, COD. PROC. CIV. ED IN ASSENZA D'UNA DELLE PARTI - NULLITÀ.*
Stato
decisa il 1989-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464433-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA D'APPELLO - PRONUNCIA IN UN'UDIENZA ANTERIORE A QUELLA FISSATA A NORMA DELL'ART. 434, COMMA PRIMO, COD. PROC. CIV. ED IN ASSENZA D'UNA DELLE PARTI - NULLITÀ.*

La sentenza del giudice di appello, che, nel nuovo rito del lavoro, decida la causa in un'udienza anteriore a quella fissata a norma del primo comma dell'art. 434 cod. proc. civ. ed in assenza di una delle parti, non avvertita dell'anticipazione dell'udienza di discussione, è affetta da nullità insanabile, in quanto emessa in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. (Conf 2056/82, mass n 419915).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)