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Sez. 4, Sentenza n. 2684 del 21/11/1983 Ud. (dep. 22/03/1984) Rv. 163308 - 01

SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - EFFICACIA DI GIUDICATO - ESCLUSIONE - ENTITÀ DELLA PROVVISIONALE - RICORSO PER CASSAZIONE DELL'IMPUTATO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163308-01

SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - EFFICACIA DI GIUDICATO - ESCLUSIONE - ENTITÀ DELLA PROVVISIONALE - RICORSO PER CASSAZIONE DELL'IMPUTATO - INAMMISSIBILITÀ.*

La pronuncia di assegnazione di una provvisionale alla parte civile ha carattere meramente delibativo e non acquista efficacia di giudicato. L'imputato pertanto non può dolersi del difetto di motivazione circa l'entità della provvisionale, poiché dispone di ogni possibilità di difesa nella Sede civile di liquidazione definitiva del danno. (Conf mass n 160551; (Conf mass n 154654, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)