Sez. 4, Sentenza n. 9302 del 19/05/1988 Ud. (dep. 19/09/1988) Rv. 179197 - 01
SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - IMPUGNABILITÀ PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - RAGIONI.*
SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - IMPUGNABILITÀ PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - RAGIONI.*
Il provvedimento con il quale il giudice del merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva, non è impugnabile per Cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento. (Conf mass n 121289; (Conf mass n 163308; (Conf mass n 150882).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)