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Sez. 4, Sentenza n. 9302 del 19/05/1988 Ud. (dep. 19/09/1988) Rv. 179197 - 01

SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - IMPUGNABILITÀ PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - RAGIONI.*
Stato
decisa il 1988-05-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179197-01

SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - IMPUGNABILITÀ PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - RAGIONI.*

Il provvedimento con il quale il giudice del merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva, non è impugnabile per Cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento. (Conf mass n 121289; (Conf mass n 163308; (Conf mass n 150882).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)