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Sez. 2, Sentenza n. 1140 del 22/02/1979 (Rv. 397345 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI E FORMA DELL'ACCORDO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - IN GENERE - CLAUSOLA DI PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - CARATTERE DEROGATIVO DELLA COMPETENZA TERRITORIALE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397345-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI E FORMA DELL'ACCORDO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - IN GENERE - CLAUSOLA DI PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - CARATTERE DEROGATIVO DELLA COMPETENZA TERRITORIALE - CONDIZIONI.*

La clausola con la quale i contraenti si limitano a convenire il pagamento a mezzo tratta comporta lo spostamento derogativo della Competenza territoriale solo se questo mezzo di pagamento sia stato pattuito come esclusivo, cosi da comportare la rinunzia del creditore al suo diritto di essere soddisfatto al proprio domicilio; negli altri casi, invece, tale intesa deve ritenersi volta unicamente ad utilizzare un mezzo di pagamento dilazionato per agevolare i rapporti fra i contraenti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)